IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. In attuazione dell'articolo 32 della Costituzione la presente legge detta norme di tutela delle situazioni giuridiche soggettive del cittadino nell'ambito del rapporto con il servizio sanitario regionale. 2. Alle norme della presente legge devono essere adeguati i regolamenti interni degli enti erogatori dei servizi sanitari. 3. Le norme della presente legge devono essere espressamente richiamate all'atto della conclusione delle convenzioni tra Unita' sanitarie locali ed istituzioni sanitarie a carattere privato di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.