IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
   1. In attuazione dell'articolo 32 della Costituzione  la  presente
legge  detta  norme  di tutela delle situazioni giuridiche soggettive
del cittadino nell'ambito del  rapporto  con  il  servizio  sanitario
regionale.
   2.  Alle  norme  della  presente  legge  devono  essere adeguati i
regolamenti interni degli enti erogatori dei servizi sanitari.
   3. Le norme  della  presente  legge  devono  essere  espressamente
richiamate  all'atto  della  conclusione delle convenzioni tra Unita'
sanitarie locali ed istituzioni sanitarie a carattere privato di  cui
all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.